Sansossio Giovanni
–
Membro
Art.6 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE (Organo superiore)
6.1
Il Consiglio di Fondazione è composto di 7 membri: un rappresentante dello Stato del Cantone Ticino, il Presidente del Consiglio dei Comuni (vedi Art. 6.6. dello Statuto), cinque membri scelti in base all’art. 6.2. dello Statuto.
Qualora il rappresentante dello Stato del Cantone Ticino coincidesse con il Presidente del Consiglio dei Comuni, dovranno essere nominati sei membri in base all’art. 6.2. dello Statuto.
Il Consiglio di Fondazione è attualmente composto da 6 membri (Soci Fondatori – Soci Sostenitori) e dal rappresentante dello Stato del Canton Ticino che esercita anche la funzione di Presidente del Consiglio dei Comuni.